Come già comunicato con Avviso USRC del 19/04/2021, secondo il disposto dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21,
t1) “(...) gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza del beneficio (...)”
t2) “Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (…) e per quelli da realizzare nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall’Aquila , o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio”.
1. L’Ufficio Speciale ricorda che per poter essere considerate a tutti gli effetti come “domande” valide ai sensi della legge predetta, le istanze dovranno essere presentate corredate della documentazione di cui alle check list vigenti (vedi check list MIC) o almeno della documentazione minima, essenziale e obbligatoria prevista dall’elenco allegato al presente Avviso e denominato “Elenco documentazione DL183/2020” e in ogni caso rispettare quanto indicato al punto 3).
2. Per tutte le istanze di cui al punto t2), comprese quelle già acquisite agli atti di questo Ufficio, incomplete della documentazione di cui all’ “Elenco documentazione DL183/2020”, e quindi non istruibili come “domande”, gli aventi diritto dovranno presentare l'obbligatoria documentazione e conformare la stessa a quanto descritto al punto 3) entro e non oltre il termine inderogabile del 30 settembre 2022 salvo diverse comunicazioni dell’Ufficio di cui al punto 4.
3. Requisiti di validità delle istanze.
- L’istanza deve presentare una completa compilazione della modulistica in tutte le parti necessarie con particolare riferimento ai modelli A01 e A04 per la procedura parametrica;
- L’istanza deve essere corredata di documentazione relativa all’avvenuta attribuzione degli esiti a tutti gli edifici oggetto dell’intervento;
- Il perimetro dell’intervento proposto dall’istanza deve presentare conformità con il perimetro individuato dal Piano di ricostruzione.
4. Si ricorda che l’Ufficio Speciale procede a specifiche verifiche di completezza e regolarità per tutte le richieste presentate dando comunicazione della documentazione minima assente e indicando il termine per la presentazione della medesima documentazione.
In assenza della documentazione minima di cui all’elenco allegato non potrà essere disposto l’avvio del procedimento e le istanze non potranno essere considerate “domande” ai sensi e per gli effetti del DL 183/2020.
Successivamente o contestualmente all’avvio del procedimento l’ufficio potrà comunque richiedere chiarimenti o documentazione integrativa utile alla definizione del contributo.
Allegato: Elenco di documentazione minima in assenza della quale l’istanza non potrà essere considerata “domanda” valida ai sensi dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21